L’On. Carolina Varchi interviene alla Camera dei deputati. Seduta n. 575 in data 12/10/2021 – Approvate le norme costituzionali sulla tutela dell’ambiente.
Resoconto stenografico
Grazie, Presidente. Io desidero intervenire sui rilievi che sono per lo più di metodo e non di merito, perché certamente i cinque minuti non basterebbero per approfondire il contenuto di questo decreto che si articola in una pluralità di norme, e già dal titolo questo è abbastanza chiaro. Non tratta, ovviamente, solo la materia della giustizia ma anche l’ordinamento militare, la proroga di termini in materia di referendum, l’assegno temporaneo per figli minori e i versamenti Irap. Questa circostanza della molteplicità di argomenti affrontati urta con un principio ormai consolidato, a nostro avviso, che è quello dei presupposti fattuali di cui all’articolo 77, comma 2, della Costituzione, affinché si possa esercitare senza delega la potestà legislativa da parte del Governo. Cosa si richiede in questi casi? Una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, non solo dal punto di vista oggettivo e materiale ma anche e soprattutto dal punto di vista funzionale e finalistico. Ecco, questa circostanza, a nostro avviso, non viene rispettata con il decreto-legge in oggetto. Piuttosto, sembrerebbe, da una lettura di questo decreto, che si tratti di norme, per citare la Corte costituzionale, assemblate da una mera causalità temporale, così dice la Corte nella sentenza n. 22 del 2012.
Di qui, la necessità del qui ed ora, intervenendo adesso su questi temi e buttandoli indistintamente in un contenitore come quello del decreto-legge. La stessa Corte, peraltro, ha individuato indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà nel singolo caso come la necessità e l’urgenza di provvedere. Allora, il gruppo di Fratelli d’Italia non ignora alcuni arresti della Corte costituzionale che, in alcuni, casi hanno fatto salvi gli ambiti materiali diversi ed eterogenei, come, ad esempio, nei provvedimenti omnibus, nel “Milleproroghe”, purché – e quei provvedimenti certamente ce l’hanno – abbiano una unitaria, quella di intervenire, ad esempio, come nel caso del “Milleproroghe”, sui termini che sono in scadenza e che, quindi, sono accomunati dal fine; ecco, quel presupposto finalistico che la Corte individua come necessario.
Tuttavia, pare che questa fattispecie sia ascrivibile ad un’altra casistica, casistica rispetto alla quale non può valere il presupposto della semplice necessità temporale, ma vi è la necessità anche di una armonia in materia di argomenti trattati. In questo caso, abbiamo norme che si presentano tra loro eterogenee in maniera assolutamente radicale, né, ovviamente, può dirsi, come nel caso del Milleproroghe, l’esempio che ho fatto prima, che vi sia una comunione di scopo tra tali disposizioni. Noi abbiamo insieme i tabulati, l’ordinamento militare e l’IRAP che ho citato prima, quindi, è evidente che siamo fuori da quella casistica che, a nostro avviso, è consentita dalla Corte costituzionale né, in questo caso, ci pare di poter affermare che le disposizioni siano accomunate dalla necessità di intervenire con urgenza su scadenza di termini.
Allora, volendo fare lo sforzo di parafrasare la giurisprudenza costituzionale, noi siamo in presenza di un tentativo di trasformare il decreto-legge proprio in quella congerie di norme assemblate soltanto da una mera causalità temporale che la Corte costituzionale ha detto non essere possibile. A nostro avviso, questo vizio di incostituzionalità non è superato dalle giustificazioni che, per le vie brevi, a mezzo stampa, il Governo ha voluto addurre per giustificare l’ennesimo ricorso a uno strumento che, di fatto, limita e argina fortemente l’attività del Parlamento.








