La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni compresi tra il 1° ed il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.
In passato, questa operava dal 1° agosto al 15 settembre ma le successive modificazioni, in ultimo ad opera del Governo Renzi, ne hanno modificato la durata rendendola più breve a partire dal 2015.
Ad essere penalizzati sono in apparenza gli avvocati costretti a lavorare a ridosso di ferragosto ma, in realtà i cittadini che si ritrovano a dover ricorrere spesso frettolosamente ed in pieno mese di agosto ad un legale, con comprensibile aggravio di stress e di costi. Questa riforma, come è evidente, non ha contribuito in alcun modo a ridurre i tempi della giustizia, per far quello occorre altro.
L’intento di questa iniziativa parlamentare, di cui sono prima firmataria, è quello di riportare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali agli originari 45 giorni, in questo modo si assicura ai cittadini un effettivo esercizio del diritto di difesa evitando che gli avvocati debbano rinunciare all’unico periodo dell’anno in cui, non avendo udienze, possono prendere una pausa dal lavoro. A differenza degli avvocati, infatti, i magistrati ed il personale di cancelleria godono della libertà di scegliere quando usufruire del proprio periodo di ferie.
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- Modifica all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali (Atto Camera: 1868)







