Vi ripropongo la mia intervista per Filo Diritto Live, la trovate cliccando su questo link.
Il tema in argomento è stato la Proposta di legge di cui sono primo firmatario per la modifica del reato di omesso versamento dell’IVA. Nello specifico, apportando modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, la norma mira ad introdurre una causa di esclusione della punibilità per le condotte derivanti dalla crisi di liquidità e dalle conseguenti scelte dell’imprenditore, al fine di riconoscere, quale presupposto per l’incriminazione, la finalità di evadere l’obbligazione tributaria.
Come sappiamo, l’emergenza sanitaria da COVID-19 ci lascia in eredità una pesante crisi economica destinata a protrarsi per lungo tempo e bisogna considerare che la maggioranza delle imprese si trova oggi ad operare in deficit di liquidità. Dunque, ci siamo chiesti quali potrebbero essere le soluzioni a tutela del tessuto produttivo nazionale in tempi di crisi pandemica, anche in termini di protezione della ragion fiscale.
L’intervento normativo auspicato avrebbe il pregio di collocare definitivamente al di fuori dell’ambito della punibilità le due categorie della totale impossibilità di adempiere le obbligazioni erariali per incolpevole assenza di liquidità, sinora maldestramente ancorato al caso fortuito, e – al precipuo fine della continuità aziendale – della preferenza nel pagamento dei fattori produttivi, collegato alla forza maggiore ed allo stato di necessità.
La crisi di liquidità delle imprese, lungi dall’essere una situazione occasionale e di portata temporale breve, è destinata a rappresentare il principale ostacolo alla ripartenza economica delle attività produttive e, dal punto di vista penale tributario, a configurare gli estremi di un fatto giuridicamente rilevante.
Come sappiamo, infatti, gli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 puniscono, rispettivamente, «chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta» e «chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta».
Massima tutela, dunque, della scelta d’impresa e del tessuto produttivo nazionale che vive tempi di crisi pandemica, ma anche protezione della ragion fiscale, così presidiata in senso più forte da una sanzione penale chiara, già cablata sul fine ultimo dell’evasione, a vantaggio, infine, dell’economia delle indagini e del processo.
Qui potete leggere la Proposta di legge n. 3024, recante “Modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla certificazione annuale”, presentata il 16 aprile 2021 ed annunziata il 19 aprile 2021.








